Art. 4.
 
   1. Le attivita' estrattive di cui all'art. 1, comma 4, e  all'art.
2,   comma   1,   sono   comunque   assoggettate   all'assunzione  di
provvedimenti   di   diffida,   sospensione   o    revoca,    nonche'
all'applicazione  del sistema sanzionatorio di cui al Titolo IV della
legge regionale 18 agosto 1986, n.  35,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.