Art. 5.
 
   1.  All'art.  9,  secondo  comma,  della legge regionale 18 agosto
1986, n. 35, e' aggiunto il seguente periodo: "Detto parere,  qualora
non  venga  espresso  entro  centoventi  giorni  dalla  richiesta, si
intende reso favorevolmente.".