Art. 7. 1. Dopo l'art. 12- bis della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come inserito dall'art. 7 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 13, e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 12- ter Garanzia finanziaria 1. L'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio di attivita' estrattiva e' condizionata alla prestazione, nei modi e nei tempi previsti dall'autorizzazione stessa, di apposita garanzia finanziaria a favore dei comuni interessati a copertura dei costi di eventuali interventi necessari per assicurare il recupero ambientale dell'area oggetto dell'attivita'. 2. La garanzia finanziaria di cui al comma 1 deve essere costituita esclusivamente con le modalita' previste dalla legge 10 giugno 1982, n. 348. 3. La garanzia finanziaria deve espressamente indicare che la stessa viene prestata per coprire i costi degli eventuali interventi di cui al comma 1 e che si intende svincolata dopo il formale accertamento da parte dell'ente garantito dell'avvenuta risistemazione ambientale come prevista nell'atto autorizzativo. Detto accertamento deve intervenire entro novanta giorni dalla richiesa del soggetto autorizzato, pena lo svincolo automatico della garanzia finanziaria. Detto termine puo' essere formalmente interrotto dall'ente garantito qualora l'accertamento non sia possibile per fatti imputabili al soggetto autorizzato. 4. Qualora il progetto di coltivazione e risistemazione ambientale sia articolato in lotti, lo svincolo della garanzia e' concesso con le modalita' di cui al comma 3, a seguito dell'accertamento dell'avvenuta risistemazione ambientale dei singoli lotti, in misura proporzionale ai lotti risistemati. 5. L'ammontare della garanzia finanziaria, da definirsi nel provvedimento di autorizzazione regionale, viene determinato in misura pari ad una volta e mezza il costo reale dell'intervento di risistemazione, come progettualmente proposto e favorevolmente esaminato dalla competente sezione del Comitato tecnico regionale, e deve essere adeguato ogni due anni in relazione alle variazioni intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita. 6. L'ammontare della garanzia finanziaria viene individuato in sede di stipula della convenzione con il comune ai sensi dell'art. 13. Qualora in detta convenzione gli importi e le modalita' di costituzione della garanzia risultino difformi o incongrui, deve provvedersi al loro adeguamento secondo le previsioni e nei termini posti nel provvedimento autorizzativo.".