Art. 7.
 
   1. Dopo l'art. 12- bis della legge regionale 18  agosto  1986,  n.
35, come inserito dall'art. 7 della legge regionale 2 aprile 1991, n.
13, e' aggiunto il seguente articolo:
 
                            "Art. 12- ter
                        Garanzia finanziaria
 
   1.  L'efficacia  dell'autorizzazione  all'esercizio  di  attivita'
estrattiva e' condizionata alla prestazione, nei  modi  e  nei  tempi
previsti dall'autorizzazione stessa, di apposita garanzia finanziaria
a  favore  dei  comuni interessati a copertura dei costi di eventuali
interventi necessari per assicurare il recupero ambientale  dell'area
oggetto dell'attivita'.
   2.  La  garanzia  finanziaria  di  cui  al  comma  1  deve  essere
costituita esclusivamente con le modalita' previste  dalla  legge  10
giugno 1982, n. 348.
   3.  La  garanzia  finanziaria  deve  espressamente indicare che la
stessa viene prestata per coprire i costi degli eventuali  interventi
di  cui  al  comma  1  e  che  si  intende svincolata dopo il formale
accertamento   da    parte    dell'ente    garantito    dell'avvenuta
risistemazione  ambientale  come  prevista  nell'atto  autorizzativo.
Detto  accertamento  deve  intervenire  entro  novanta  giorni  dalla
richiesa  del soggetto autorizzato, pena lo svincolo automatico della
garanzia  finanziaria.  Detto   termine   puo'   essere   formalmente
interrotto   dall'ente   garantito  qualora  l'accertamento  non  sia
possibile per fatti imputabili al soggetto autorizzato.
   4. Qualora il progetto di coltivazione e risistemazione ambientale
sia articolato in lotti, lo svincolo della garanzia e'  concesso  con
le   modalita'  di  cui  al  comma  3,  a  seguito  dell'accertamento
dell'avvenuta risistemazione ambientale dei singoli lotti, in  misura
proporzionale ai lotti risistemati.
   5.  L'ammontare  della  garanzia  finanziaria,  da  definirsi  nel
provvedimento  di  autorizzazione  regionale,  viene  determinato  in
misura  pari  ad  una volta e mezza il costo reale dell'intervento di
risistemazione,  come  progettualmente  proposto   e   favorevolmente
esaminato  dalla competente sezione del Comitato tecnico regionale, e
deve essere adeguato ogni  due  anni  in  relazione  alle  variazioni
intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita.
   6.  L'ammontare  della  garanzia  finanziaria viene individuato in
sede di stipula della convenzione con il comune  ai  sensi  dell'art.
13.  Qualora  in  detta  convenzione  gli  importi  e le modalita' di
costituzione della garanzia  risultino  difformi  o  incongrui,  deve
provvedersi  al  loro adeguamento secondo le previsioni e nei termini
posti nel provvedimento autorizzativo.".