IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. 1. La Regione, per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3, al fine di adeguare la domanda all'offerta di strutture abitative per gli studenti universitari, in relazione alle necessita' presenti e future degli stessi, provvede all'acquisto di Immobili da Enti pubblici e da privati.