Art. 10.
                         Collegio sindacale
 
   1. Il Collegio sindacale della Societa' e' composto da tre sindaci
effettivi e da due supplenti.
   2.  Un  sindaco  effettivo  e  uno  supplente  sono  nominati  dal
Consiglio regionale ai sensi degli articoli 2458 e  2459  del  Codice
civile e dell'articolo 59 dello Statuto regionale.