Art. 10. Collegio sindacale 1. Il Collegio sindacale della Societa' e' composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti. 2. Un sindaco effettivo e uno supplente sono nominati dal Consiglio regionale ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del Codice civile e dell'articolo 59 dello Statuto regionale.