Art. 12.
                          Comitato tecnico
 
   1. Il Comitato tecnico della Societa' ha il compito  di  esaminare
le  domande  di  garanzia  sussidiaria  non  rientranti tra quelle di
minore dimensione di cui al precedente art. 6, comma 1,  lettera  e),
sulla   base   dell'istruttoria   predisposta  dall'ente  creditizio,
raccogliendo tutte le informazioni che ritiene opportuno acquisire.
   2. Il Comitato tecnico ha  altresi'  il  compito  di  avanzare  al
Consiglio di amministrazione della Societa' una proposta motivata per
la concessione della garanzia sussidiaria.
   3. Fanno parte del Comitato tecnico:
    il Presidente;
    due  esperti  effettivi  per le imprese cooperative e tre esperti
effettivi per le altre imprese agricole. Gli esperti  sono  designati
dalle  associazioni delle imprese. Le associazioni possono designare,
di volta in volta, dei sostituti agli esperti effettivi, in  caso  di
loro impedimento o assenza o per favorire una maggiore conoscenza del
problema specifico;
    un  rappresentante  del  Dipartimento Agricoltura e foreste della
Regione Toscana.
   4. Tutti i membri del Comitato tecnico sono nominati dal Consiglio
di amministrazione e restano in carica tre anni.
   5. Alle sedute del Comitato tecnico  partecipa  il  rappresentante
dell'ente creditizio finanziatore.
   6.  Le  funzioni di segreteria del Comitato tecnico sono svolte da
un dipendente della Societa' o della Fidi Toscana  S.p.a.,  ai  sensi
della convenzione indicata al precedente articolo 8.