Art. 12. Comitato tecnico 1. Il Comitato tecnico della Societa' ha il compito di esaminare le domande di garanzia sussidiaria non rientranti tra quelle di minore dimensione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera e), sulla base dell'istruttoria predisposta dall'ente creditizio, raccogliendo tutte le informazioni che ritiene opportuno acquisire. 2. Il Comitato tecnico ha altresi' il compito di avanzare al Consiglio di amministrazione della Societa' una proposta motivata per la concessione della garanzia sussidiaria. 3. Fanno parte del Comitato tecnico: il Presidente; due esperti effettivi per le imprese cooperative e tre esperti effettivi per le altre imprese agricole. Gli esperti sono designati dalle associazioni delle imprese. Le associazioni possono designare, di volta in volta, dei sostituti agli esperti effettivi, in caso di loro impedimento o assenza o per favorire una maggiore conoscenza del problema specifico; un rappresentante del Dipartimento Agricoltura e foreste della Regione Toscana. 4. Tutti i membri del Comitato tecnico sono nominati dal Consiglio di amministrazione e restano in carica tre anni. 5. Alle sedute del Comitato tecnico partecipa il rappresentante dell'ente creditizio finanziatore. 6. Le funzioni di segreteria del Comitato tecnico sono svolte da un dipendente della Societa' o della Fidi Toscana S.p.a., ai sensi della convenzione indicata al precedente articolo 8.