Art. 13.
                 Rendicontazione e gestione stralcio
 
   1.  Entro  il  termine  di  cui  al precedente art. 1, comma 2, la
Giunta regionale provvede  alla  rendicontazione  delle  obbligazioni
precedentemente  assunte  dal Fondo regionale di garanzia di cui alle
LL.RR. 5 settembre 1974, n. 59 e 1 giugno 1977, n.  33  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  da  cui  risulti  il  numero  delle
operazioni in  essere,  l'ammontare  delle  garanzie  concesse  e  le
scadenze delle singole obbligazioni. Il rendiconto indica altresi' le
disponibilita'  esistenti  e  i  crediti  garantiti  in  essere,  con
specifica  indicazione  dei crediti in sofferenza suddivisi per quota
capitale, interessi, spese e accessori.
   2. La Fidi Agricola S.p.a., in base alla rendicontazione di cui al
precedente  comma,  definisce,  su  richiesta  degli  enti  creditizi
convenzionati,  le successive eventuali perdite sui crediti garantiti
dal Fondo regionale di garanzia di cui alle  LL.RR.  n.  59/74  e  n.
33/77  e  successive modificazioni ed integrazioni, trasmettendo alla
Giunta regionale la propria istruttoria con la relativa  proposta  di
definizione.
   3.  Gli  enti  creditizi  convenzionati  trasmettono  alla  Giunta
regionale, per il tramite della Fidi Agricola S.p.a., le  istanze  di
rimborso  delle  perdite nonche' ogni altra comunicazione inerente le
operazioni garantite.
   4. La Giunta regionale, salvo  espresso  diverso  orientamento  da
esprimersi  alla  Fidi  Agricola  S.p.a.  entro  quindici  giorni dal
ricevimento degli atti di  cui  al  precedente  comma  2,  adotta  il
relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni, autorizzando
il conseguente pagamento tramite la Fidi Agricola S.p.a.
   5.  La  Fidi  Agricola  S.p.a.  propone  alla  Giunta regionale la
stipulazione  di  transazioni  ove  non  sia  conveniente  avviare  o
proseguire il recupero coattivo del credito.
   6.  La  Fidi  Agricola  S.p.a.  puo' altresi' proporre alla Giunta
regionale   di   esonerare   gli    enti    creditizi    dall'obbligo
dell'escussione del debitore principale e degli eventuali coobbligati
o rinunziare a tale escussione, nei casi in cui la Regione Toscana si
surroghi  nell'escussione  all'ente  creditizio  e qualora sussistano
documentati motivi di convenienza in rapporto agli oneri da sostenere
e ai recuperi prevedibili.
   7.  La  Giunta  regionale  annualmente  trasmette   al   Consiglio
regionale   una  relazione  sulla  rendicontazione  delle  operazioni
effettuate concernenti la gestione stralcio.