Art. 13. Rendicontazione e gestione stralcio 1. Entro il termine di cui al precedente art. 1, comma 2, la Giunta regionale provvede alla rendicontazione delle obbligazioni precedentemente assunte dal Fondo regionale di garanzia di cui alle LL.RR. 5 settembre 1974, n. 59 e 1 giugno 1977, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, da cui risulti il numero delle operazioni in essere, l'ammontare delle garanzie concesse e le scadenze delle singole obbligazioni. Il rendiconto indica altresi' le disponibilita' esistenti e i crediti garantiti in essere, con specifica indicazione dei crediti in sofferenza suddivisi per quota capitale, interessi, spese e accessori. 2. La Fidi Agricola S.p.a., in base alla rendicontazione di cui al precedente comma, definisce, su richiesta degli enti creditizi convenzionati, le successive eventuali perdite sui crediti garantiti dal Fondo regionale di garanzia di cui alle LL.RR. n. 59/74 e n. 33/77 e successive modificazioni ed integrazioni, trasmettendo alla Giunta regionale la propria istruttoria con la relativa proposta di definizione. 3. Gli enti creditizi convenzionati trasmettono alla Giunta regionale, per il tramite della Fidi Agricola S.p.a., le istanze di rimborso delle perdite nonche' ogni altra comunicazione inerente le operazioni garantite. 4. La Giunta regionale, salvo espresso diverso orientamento da esprimersi alla Fidi Agricola S.p.a. entro quindici giorni dal ricevimento degli atti di cui al precedente comma 2, adotta il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni, autorizzando il conseguente pagamento tramite la Fidi Agricola S.p.a. 5. La Fidi Agricola S.p.a. propone alla Giunta regionale la stipulazione di transazioni ove non sia conveniente avviare o proseguire il recupero coattivo del credito. 6. La Fidi Agricola S.p.a. puo' altresi' proporre alla Giunta regionale di esonerare gli enti creditizi dall'obbligo dell'escussione del debitore principale e degli eventuali coobbligati o rinunziare a tale escussione, nei casi in cui la Regione Toscana si surroghi nell'escussione all'ente creditizio e qualora sussistano documentati motivi di convenienza in rapporto agli oneri da sostenere e ai recuperi prevedibili. 7. La Giunta regionale annualmente trasmette al Consiglio regionale una relazione sulla rendicontazione delle operazioni effettuate concernenti la gestione stralcio.