Art. 16. Partecipazione della Fidi Toscana S.p.a. alla Fidi Agricola S.p.a. 1. Ai fini della partecipazione al capitale sociale della Fidi Agricola S.p.a., di cui al comma 4 del precedente art. 2, la Fidi Toscana S.p.a. utilizza le disponibilita' provenienti dalla sottoscrizione di apposito aumento di capitale sociale. 2. La Giunta regionale, dopo che gli organi sociali della Fidi Toscana S.p.a. hanno deliberato in relazione all'aumento del capitale sociale, e' autorizzata a sottoscrivere n. 980 azioni della Fidi Toscana S.p.a. del valore nominale di L. 100.000 ciascuna, per un importo pari al 35% dell'aumento di capitale sociale deliberato. 3. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con la seguente variazione di bilancio da disporsi per analogo importo sullo stato di previsione della competenza e della cassa: (Omissis).