Art. 16.
              Partecipazione della Fidi Toscana S.p.a.
                      alla Fidi Agricola S.p.a.
 
   1. Ai fini della partecipazione al  capitale  sociale  della  Fidi
Agricola  S.p.a.,  di  cui  al comma 4 del precedente art. 2, la Fidi
Toscana  S.p.a.  utilizza   le   disponibilita'   provenienti   dalla
sottoscrizione di apposito aumento di capitale sociale.
   2.  La  Giunta  regionale,  dopo che gli organi sociali della Fidi
Toscana S.p.a. hanno deliberato in relazione all'aumento del capitale
sociale, e' autorizzata a sottoscrivere  n.  980  azioni  della  Fidi
Toscana  S.p.a.  del  valore  nominale di L. 100.000 ciascuna, per un
importo pari al 35% dell'aumento di capitale sociale deliberato.
   3. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte  con  la
seguente variazione di bilancio da disporsi per analogo importo sullo
stato di previsione della competenza e della cassa:
   (Omissis).