Art. 17. Finanziamento gestione stralcio 1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla gestione stralcio di cui al precedente art. 13, sono costituiti presso la Fidi Agricola S.p.a. due appositi fondi: A) Fondo per la copertura delle perdite derivanti dalle garanzie sussidiarie; B) Fondo per la copertura delle perdite derivanti dalle garanzie fidejussorie. 2. I fondi di cui al precedente comma sono alimentati mediante trasferimento alla Societa' delle disponibilita' esistenti nei fondi di cui alle LL.RR. 5 settembre 1974, n. 59 e 1 giugno 1977, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, determinate con le modalita' indicate nel precedente art. 13. 3. Il Fondo di cui al punto B) del precedente primo comma e' successivamente alimentato con legge di bilancio in base alle esigenze. 4. Gli interessi maturati sulle disponibilita' dei predetti Fondi sono portati ad integrazione dei fondi medesimi al netto degli oneri fiscali.