Art. 17.
                   Finanziamento gestione stralcio
 
   1.  Per far fronte agli oneri derivanti dalla gestione stralcio di
cui al precedente art. 13, sono costituiti presso  la  Fidi  Agricola
S.p.a. due appositi fondi:
     A) Fondo per la copertura delle perdite derivanti dalle garanzie
sussidiarie;
     B) Fondo per la copertura delle perdite derivanti dalle garanzie
fidejussorie.
   2.  I  fondi  di  cui al precedente comma sono alimentati mediante
trasferimento alla Societa' delle disponibilita' esistenti nei  fondi
di  cui  alle LL.RR. 5 settembre 1974, n. 59 e 1 giugno 1977, n. 33 e
successive modificazioni e integrazioni, determinate con le modalita'
indicate nel precedente art. 13.
   3. Il Fondo di cui al punto  B)  del  precedente  primo  comma  e'
successivamente  alimentato  con  legge  di  bilancio  in  base  alle
esigenze.
   4. Gli interessi maturati sulle disponibilita' dei predetti  Fondi
sono  portati ad integrazione dei fondi medesimi al netto degli oneri
fiscali.