Art. 19. Abrogazioni 1. Sono abrogate le leggi regionali 5 settembre 1974, n. 59; 1 giugno 1977, n. 33; 7 settembre 1981, n. 70; 31 marzo 1982, n. 27; 29 novembre 1982, n. 84; 26 agosto 1987, n. 49; 6 settembre 1993, n. 68 disciplinanti il fondo regionale di garanzia e il fondo per la concessione di garanzie fidejussorie in favore delle imprese agricole. 2. L'abrogazione ha effetto sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. 3. Permangono a carico della Regione le obbligazioni pregresse derivanti dalle leggi regionali di cui al precedente comma 1 e dalle relative convenzioni con gli enti creditizi. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 30 maggio 1994 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 19 aprile 1994 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 23 maggio 1994.