Art. 19.
                             Abrogazioni
 
   1.  Sono  abrogate  le  leggi regionali 5 settembre 1974, n. 59; 1
giugno 1977, n. 33; 7 settembre 1981, n. 70; 31 marzo 1982, n. 27; 29
novembre 1982, n. 84; 26 agosto 1987, n. 49; 6 settembre 1993, n.  68
disciplinanti  il  fondo  regionale  di  garanzia  e  il fondo per la
concessione  di  garanzie  fidejussorie  in  favore   delle   imprese
agricole.
   2.  L'abrogazione  ha  effetto  sei  mesi dopo l'entrata in vigore
della presente legge.
   3. Permangono a carico della  Regione  le  obbligazioni  pregresse
derivanti  dalle leggi regionali di cui al precedente comma 1 e dalle
relative convenzioni con gli enti creditizi.
   La presente legge e' pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
    Firenze, 30 maggio 1994
 
                                CHITI
 
   La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 19
aprile 1994 ed e' stata vistata dal Commissario  del  Governo  il  23
maggio 1994.