Art. 2. Partecipazione alla Societa' 1. La Regione Toscana mantiene una partecipazione prevalente nella Societa', conseguente alla quota azionaria di sua proprieta' e alle norme dello statuto sociale che discendono dalle disposizioni contenute nei successivi commi del presente articolo e negli articoli 4, 9 e 10 della presente legge. 2. La Regione Toscana sottoscrive all'atto di costituzione della Societa' almeno il 41% del capitale sociale. In caso di aumento del capitale sociale non puo' essere in alcun modo limitato o escluso il diritto di opzione della Regione Toscana. Questa esercita tale diritto nei limiti necessari per mantenere una partecipazione corrispondente almeno al 41% del capitale sociale. 3. Per la validita' delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria della Societa' e' necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu' di bue terzi del capitale sociale. 4. La Fidi Toscana S.p.a. partecipa alla costituzione della Societa' con una quota non superiore al 40% del capitale sociale. 5. Possono partecipare alla Societa' gli enti creditizi e altri soggetti di diritto pubblico e di diritto privato. I gruppi creditizi indicati dall'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218 non possono avere una partecipazione superiore al 30% del capitale sociale.