Art. 2.
                    Partecipazione alla Societa'
 
   1. La Regione Toscana mantiene una partecipazione prevalente nella
Societa',  conseguente  alla quota azionaria di sua proprieta' e alle
norme  dello  statuto  sociale  che  discendono  dalle   disposizioni
contenute nei successivi commi del presente articolo e negli articoli
4, 9 e 10 della presente legge.
   2.  La  Regione Toscana sottoscrive all'atto di costituzione della
Societa' almeno il 41% del capitale sociale. In caso di  aumento  del
capitale  sociale non puo' essere in alcun modo limitato o escluso il
diritto di  opzione  della  Regione  Toscana.  Questa  esercita  tale
diritto   nei  limiti  necessari  per  mantenere  una  partecipazione
corrispondente almeno al 41% del capitale sociale.
   3.   Per   la   validita'   delle   deliberazioni   dell'assemblea
straordinaria  della  Societa'  e'  necessario  il voto favorevole di
tanti soci che rappresentino piu' di bue terzi del capitale sociale.
   4. La  Fidi  Toscana  S.p.a.  partecipa  alla  costituzione  della
Societa' con una quota non superiore al 40% del capitale sociale.
   5.  Possono  partecipare  alla Societa' gli enti creditizi e altri
soggetti di diritto pubblico e di diritto privato. I gruppi creditizi
indicati dall'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218  non  possono
avere una partecipazione superiore al 30% del capitale sociale.