Art. 3.
                           Oggetto sociale
 
   1.  La  Societa' ha per oggetto sociale la concessione di garanzie
sussidiarie in favore delle imprese agricole, singole o associate, ai
sensi dell'art. 2135 del Codice civile, nonche' delle  imprese  della
pesca,  dell'acquacoltura  e della caccia, a fronte dell'approvazione
da parte degli enti creditizi, ai  sensi  dell'art.  43  del  decreto
legislativo  1  settembre  1993,  n.  385,  di  operazioni di credito
agrario e peschereccio, a tasso ordinario o agevolato, a  breve  o  a
medio-lungo termine.