Art. 3. Oggetto sociale 1. La Societa' ha per oggetto sociale la concessione di garanzie sussidiarie in favore delle imprese agricole, singole o associate, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, nonche' delle imprese della pesca, dell'acquacoltura e della caccia, a fronte dell'approvazione da parte degli enti creditizi, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di operazioni di credito agrario e peschereccio, a tasso ordinario o agevolato, a breve o a medio-lungo termine.