Art. 4. Direttive ed indirizzi 1. Il Consiglio regionale puo' in ogni tempo emanare apposite direttive per la Societa'. 2. La Giunta regionale indirizza l'attivita' dei rappresentanti della Regione nel quadro delle direttive impartite dal Consiglio regionale. Le direttive ed i relativi indirizzi definiscono i criteri di selezione degli interventi in relazione alle indicazioni derivanti dal Programma regionale di sviluppo nonche' in funzione dei programmi obiettivo di cui alla legge regionale 9 giugno 1992, n. 26. Gli amministratori nominati dalla Regione Toscana, ai sensi del successivo articolo 9, redigono la relazione di cui all'art. 3 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 40, specificando inoltre l'ammontare delle garanzie prestate nel semestre di riferimento, l'ammontare delle sofferenze registrate sui crediti garantiti e l'ammontare delle perdite rimborsate.