Art. 4.
                       Direttive ed indirizzi
 
   1.  Il  Consiglio  regionale  puo'  in ogni tempo emanare apposite
direttive per la Societa'.
   2. La Giunta regionale indirizza  l'attivita'  dei  rappresentanti
della  Regione  nel  quadro  delle  direttive impartite dal Consiglio
regionale. Le direttive ed i relativi indirizzi definiscono i criteri
di selezione degli interventi in relazione alle indicazioni derivanti
dal Programma regionale di sviluppo nonche' in funzione dei programmi
obiettivo di cui alla legge regionale  9  giugno  1992,  n.  26.  Gli
amministratori   nominati   dalla   Regione  Toscana,  ai  sensi  del
successivo articolo 9, redigono la relazione di cui all'art. 3  della
legge   regionale   9   aprile  1990,  n.  40,  specificando  inoltre
l'ammontare delle garanzie  prestate  nel  semestre  di  riferimento,
l'ammontare  delle  sofferenze  registrate  sui  crediti  garantiti e
l'ammontare delle perdite rimborsate.