Art. 5. Concessione delle garanzie 1. Per la concessione delle garanzie la Societa' utilizza le disponibilita' provenienti dal patrimonio, inteso come l'insieme del capitale sociale, delle riserve legali, statutarie, volontarie, delle riserve da rivalutazione per conguaglio monetario, degli utili non distribuiti, dei fondi rischi o di garanzia e dei prestiti subordinati assimilati al patrimonio dalla normativa vigente.