Art. 5.
                     Concessione delle garanzie
 
   1. Per la concessione  delle  garanzie  la  Societa'  utilizza  le
disponibilita'  provenienti dal patrimonio, inteso come l'insieme del
capitale sociale, delle riserve legali, statutarie, volontarie, delle
riserve da rivalutazione per conguaglio monetario,  degli  utili  non
distribuiti,   dei   fondi  rischi  o  di  garanzia  e  dei  prestiti
subordinati assimilati al patrimonio dalla normativa vigente.