Art. 6.
                      Stipula delle convenzioni
 
   1.  Per  la  concessione  delle  garanzie  la   Societa'   stipula
convenzioni con gli enti creditizi, definendo, in particolare:
     a)  i criteri per determinare i tassi di interesse per i diversi
tipi di operazioni, che devono essere comunque non superiori ai tassi
di riferimento per le operazioni agevolate e  ai  migliori  tassi  di
mercato per le operazioni ordinarie;
     b)  la  quota  delle  eventuali  perdite derivanti da operazioni
garantite che deve essere assunta dalla Societa'. Tale quota non puo'
comunque essere superiore al 75%;
     c) il volume  di  credito  massimo  garantito,  espresso  in  un
multiplo del patrimonio non superiore a 10;
     d) le procedure, le modalita' e i tempi relativi all'istruttoria
delle domande effettuata dagli enti creditizi;
     e) le procedure, le modalita' e i tempi relativi all'esame delle
richieste  di  garanzia,  prevedendo  procedure  semplificate  per le
operazioni di minore dimensione.
   2. La Societa' stipula le convenzioni con tutti gli enti creditizi
che accettano le condizioni richiamate al primo comma. Le convenzioni
specificano per ogni  ente  creditizio  tali  condizioni,  mantenendo
comunque  l'uniformita'  delle convenzioni stesse per ciascun tipo di
operazione.
   3. Le convenzioni devono rendere compatibili le  condizioni  della
garanzia  sussidiaria  concessa  dalla  Societa' con la normativa che
disciplina gli interventi del Fondo  Interbancario  di  Garanzia,  ai
sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
   4.  Le  convenzioni  possono  prevedere  l'esonero  per  gli  enti
creditizi dall'obbligo  dell'escussione  del  debitore  principale  e
degli  eventuali coobbligati o la rinuncia a tale escussione, qualora
sussistano documentati motivi di convenienza in rapporto  agli  oneri
da sostenere e ai recuperi prevedibili.