Art. 6. Stipula delle convenzioni 1. Per la concessione delle garanzie la Societa' stipula convenzioni con gli enti creditizi, definendo, in particolare: a) i criteri per determinare i tassi di interesse per i diversi tipi di operazioni, che devono essere comunque non superiori ai tassi di riferimento per le operazioni agevolate e ai migliori tassi di mercato per le operazioni ordinarie; b) la quota delle eventuali perdite derivanti da operazioni garantite che deve essere assunta dalla Societa'. Tale quota non puo' comunque essere superiore al 75%; c) il volume di credito massimo garantito, espresso in un multiplo del patrimonio non superiore a 10; d) le procedure, le modalita' e i tempi relativi all'istruttoria delle domande effettuata dagli enti creditizi; e) le procedure, le modalita' e i tempi relativi all'esame delle richieste di garanzia, prevedendo procedure semplificate per le operazioni di minore dimensione. 2. La Societa' stipula le convenzioni con tutti gli enti creditizi che accettano le condizioni richiamate al primo comma. Le convenzioni specificano per ogni ente creditizio tali condizioni, mantenendo comunque l'uniformita' delle convenzioni stesse per ciascun tipo di operazione. 3. Le convenzioni devono rendere compatibili le condizioni della garanzia sussidiaria concessa dalla Societa' con la normativa che disciplina gli interventi del Fondo Interbancario di Garanzia, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 4. Le convenzioni possono prevedere l'esonero per gli enti creditizi dall'obbligo dell'escussione del debitore principale e degli eventuali coobbligati o la rinuncia a tale escussione, qualora sussistano documentati motivi di convenienza in rapporto agli oneri da sostenere e ai recuperi prevedibili.