Art. 7. Oneri a carico dei soggetti richiedenti e degli enti esercenti il credito 1. Per ogni operazione di credito garantita dalla Societa' i soggetti beneficiari nonche' l'ente creditizio finanziatore sono tenuti a versare, al momento dell'erogazione, una somma destinata a contribuire alle spese di gestione della Societa'. 2. L'ammontare degli oneri di cui al precedente comma e' definito annualmente dal Consiglio di amministrazione della Societa'. 3. Per i soggetti beneficiari l'ammontare e' determinato entro i limiti dello 0,30% annuo del credito garantito per le operazioni a breve termine e dello 0,20% annuo sul credito in essere per ogni anno di durata dell'operazione per le operazioni a medio e lungo termine. 4. Per i soggetti esercenti il credito l'ammontare e' determinato fino allo 0,50% una tantum del credito garantito.