Art. 7.
               Oneri a carico dei soggetti richiedenti
                  e degli enti esercenti il credito
 
   1.  Per  ogni  operazione  di  credito  garantita dalla Societa' i
soggetti beneficiari  nonche'  l'ente  creditizio  finanziatore  sono
tenuti  a  versare, al momento dell'erogazione, una somma destinata a
contribuire alle spese di gestione della Societa'.
   2. L'ammontare degli oneri di cui al precedente comma e'  definito
annualmente dal Consiglio di amministrazione della Societa'.
   3.  Per  i soggetti beneficiari l'ammontare e' determinato entro i
limiti dello 0,30% annuo del credito garantito per  le  operazioni  a
breve termine e dello 0,20% annuo sul credito in essere per ogni anno
di durata dell'operazione per le operazioni a medio e lungo termine.
   4.  Per i soggetti esercenti il credito l'ammontare e' determinato
fino allo 0,50% una tantum del credito garantito.