Art. 9.
             Consiglio di amministrazione. Delega poteri
 
   1.  Il  Consiglio di amministrazione della Societa' e' composto di
sette o nove membri, secondo quanto disposto dallo Statuto sociale.
   2. Tre amministratori sono nominati  dal  Consiglio  regionale  ai
sensi degli articoli 2458 e 2459 del Codice civile e dell'articolo 59
dello Statuto regionale.
   3.   Nel  Consiglio  di  amministrazione  sono  rappresentati,  in
relazione all'ammontare delle azioni possedute, anche gli altri soci,
diversi dalla Regione Toscana.
   4. Il  Consiglio  di  amministrazione,  se  l'atto  costitutivo  e
l'assemblea  lo  consentono, delega alcune proprie attribuzioni ad un
Comitato esecutivo, ove nominato, composto da alcuni dei suoi  membri
o  al  Direttore  generale,  ai  sensi degli articoli 2381 e 2396 del
Codice civile.