Art. 9. Consiglio di amministrazione. Delega poteri 1. Il Consiglio di amministrazione della Societa' e' composto di sette o nove membri, secondo quanto disposto dallo Statuto sociale. 2. Tre amministratori sono nominati dal Consiglio regionale ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del Codice civile e dell'articolo 59 dello Statuto regionale. 3. Nel Consiglio di amministrazione sono rappresentati, in relazione all'ammontare delle azioni possedute, anche gli altri soci, diversi dalla Regione Toscana. 4. Il Consiglio di amministrazione, se l'atto costitutivo e l'assemblea lo consentono, delega alcune proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo, ove nominato, composto da alcuni dei suoi membri o al Direttore generale, ai sensi degli articoli 2381 e 2396 del Codice civile.