Art. 3. Destinatari e modalita' del trattamento 1. I soggetti affetti da insufficienza respiratoria cronica, per i quali possono ricorrere le condizioni di ossigenoterapia a lungo termine, accedono alle unita' operative delle unita' sanitarie locali le quali abbiano ricevuto la prescritta abilitazione all'ammissione al trattamento ai sensi del comma 3. 2. Al fine di consentire una migliore fruibilita' del servizio, l'ammissione al trattamento e' consentita anche a quei soggetti che, a seguito della propria personale impossibilita' di accesso all'unita' operativa abilitata, facciano pervenire alla stessa, unitamente alla certificazione medica sulle proprie condizioni di sa- lute, copia della cartella clinica con la diagnosi, gli esami, le prestazioni effettuate e le prescrizioni terapeutiche. L'unita' operativa abilitata, sulla base delle documentazioni presentate, provvede o meno all'ammissione in trattamento. 3. L'ammissione al trattamento di ossigenoterapia a lungo termine e' subordinata all'esecuzione di specifici protocolli diagnostici da parte di quelle unita' operative che siano state abilitate con apposito provvedimento della Giunta regionale.