Art. 3.
               Destinatari e modalita' del trattamento
 
   1. I soggetti affetti da insufficienza respiratoria cronica, per i
quali possono ricorrere le  condizioni  di  ossigenoterapia  a  lungo
termine, accedono alle unita' operative delle unita' sanitarie locali
le  quali  abbiano ricevuto la prescritta abilitazione all'ammissione
al trattamento ai sensi del comma 3.
   2. Al fine di consentire una migliore  fruibilita'  del  servizio,
l'ammissione  al trattamento e' consentita anche a quei soggetti che,
a  seguito  della  propria  personale   impossibilita'   di   accesso
all'unita'  operativa  abilitata,  facciano  pervenire  alla  stessa,
unitamente alla certificazione medica sulle proprie condizioni di sa-
lute, copia della cartella clinica con la  diagnosi,  gli  esami,  le
prestazioni  effettuate  e  le  prescrizioni  terapeutiche.  L'unita'
operativa abilitata,  sulla  base  delle  documentazioni  presentate,
provvede o meno all'ammissione in trattamento.
   3.  L'ammissione al trattamento di ossigenoterapia a lungo termine
e' subordinata all'esecuzione di specifici protocolli diagnostici  da
parte  di  quelle  unita'  operative  che  siano  state abilitate con
apposito provvedimento della Giunta regionale.