Art. 4.
                       Modalita' di erogazione
 
   1. La prescrizione di ossigenoterapia a lungo termine e' a  carico
del  servizio  sanitario esclusivamente in base alle modalita' di cui
alla presente legge.
   2. Gli  oneri  finanziari  relativi  sono  assunti  a  carico  del
bilancio regionale ai sensi dell'art. 6.
   3.  Per  i  fini  di cui all'art. 3 ed allo scopo di assicurare la
fornitura delle bombole di ossigeno  direttamente  al  domicilio  dei
pazienti in conformita' di quanto disposto dall'art. 14, comma 5, del
decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, la Giunta regionale e'
autorizzata a stipulare contratti con le ditte fornitrici'  aventi  i
requisiti  di  legge,  previa effettuazione di gara da effettuarsi in
base alla vigente normativa, e introducendo clausole  che  consentano
la verifica della quantita' di ossigeno effettivamente consumata.
   4.  La  Giunta  regionale  provvede  agli ordinativi di fornitura,
sulla base delle richieste pervenute dalle unita' operative abilitate
di cui
all'art. 3.
   5. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, provvede alla verifica del funzionamento del servizio
e della sua economicita', riferendo al Consiglio.