Art. 4. Modalita' di erogazione 1. La prescrizione di ossigenoterapia a lungo termine e' a carico del servizio sanitario esclusivamente in base alle modalita' di cui alla presente legge. 2. Gli oneri finanziari relativi sono assunti a carico del bilancio regionale ai sensi dell'art. 6. 3. Per i fini di cui all'art. 3 ed allo scopo di assicurare la fornitura delle bombole di ossigeno direttamente al domicilio dei pazienti in conformita' di quanto disposto dall'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare contratti con le ditte fornitrici' aventi i requisiti di legge, previa effettuazione di gara da effettuarsi in base alla vigente normativa, e introducendo clausole che consentano la verifica della quantita' di ossigeno effettivamente consumata. 4. La Giunta regionale provvede agli ordinativi di fornitura, sulla base delle richieste pervenute dalle unita' operative abilitate di cui all'art. 3. 5. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla verifica del funzionamento del servizio e della sua economicita', riferendo al Consiglio.