Art. 5.
                 Istituzione del registro regionale
 
   1.  La  Giunta  regionale  delibera  l'istituzione, entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, di un registro regionale
cui affluiscono, in base ai cicli di cura programmati di cui all'art.
3, le  notizie  concernenti  l'inizio,  l'evoluzione  e  l'esito  dei
trattamenti.