Art. 5. Istituzione del registro regionale 1. La Giunta regionale delibera l'istituzione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di un registro regionale cui affluiscono, in base ai cicli di cura programmati di cui all'art. 3, le notizie concernenti l'inizio, l'evoluzione e l'esito dei trattamenti.