Art. 11.
                      Disposizioni transitorie
 
   1. Chiunque risulti, alla data di entrata in vigore della presente
legge,  illegittimamente  titolare  o  gestore  di  impianti  fissi o
comunque  di  aree  abilitate  o  adibite  stabilmente  ad  attivita'
sportive,  ricreative  od agonistiche di circolazione fuori strada di
veicoli a motore, deve richiedere l'autorizzazione di cui all'art.  7
entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  suddetta.  La  domanda e'
corredata da idonei elaborati, anche cartografici o fotografici,  che
descrivano  la  situazione  di fatto e dal progetto per gli eventuali
adeguamenti.
   2. Il Comune rilascia l'autorizzazione  provvisoria,  accompagnata
dalle  opportune  prescrizioni  ai sensi dell'art. 7, quarto comma, e
previa prestazione delle garanzie ivi previste.
   3. L'impianto consegue l'autorizzazione definitiva se compreso fra
quelli individuati dalla Provincia ai  sensi  dell'art.  7.  In  caso
contrario  l'attivita'  deve cessare previa esecuzione delle opere di
ripristino indicate nell'atto di autorizzazione provvisoria.
   4. I progetti e le autorizzazioni sono rispettivamente approvati e
rilasciati a norma dell'art. 7.