Art. 11. Disposizioni transitorie 1. Chiunque risulti, alla data di entrata in vigore della presente legge, illegittimamente titolare o gestore di impianti fissi o comunque di aree abilitate o adibite stabilmente ad attivita' sportive, ricreative od agonistiche di circolazione fuori strada di veicoli a motore, deve richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 7 entro quarantacinque giorni dalla data suddetta. La domanda e' corredata da idonei elaborati, anche cartografici o fotografici, che descrivano la situazione di fatto e dal progetto per gli eventuali adeguamenti. 2. Il Comune rilascia l'autorizzazione provvisoria, accompagnata dalle opportune prescrizioni ai sensi dell'art. 7, quarto comma, e previa prestazione delle garanzie ivi previste. 3. L'impianto consegue l'autorizzazione definitiva se compreso fra quelli individuati dalla Provincia ai sensi dell'art. 7. In caso contrario l'attivita' deve cessare previa esecuzione delle opere di ripristino indicate nell'atto di autorizzazione provvisoria. 4. I progetti e le autorizzazioni sono rispettivamente approvati e rilasciati a norma dell'art. 7.