Art. 12. Pubblicita' e materiale informativo 1. Presso le Province e i Comuni interessati sono predisposte e rese consultabili cartografie riportanti l'ubicazione e le caratteristiche dei percorsi destinati alla circolazione fuori strada e degli impianti fissi. 2. I proprietari e i conducenti dei veicoli atti alla circolazione fuori strada sono tenuti a prendere visione delle cartografie di cui al primo comma. 3. Con la legge di bilancio e' predisposto apposito capitolo di spesa per la produzione di materiale informativo sui nuovi obblighi per i conducenti di veicoli fuori strada e per la realizzazione della segnaletica monitoria di cui all'art. 13.