Art. 12.
                 Pubblicita' e materiale informativo
 
   1. Presso le Province e i Comuni interessati  sono  predisposte  e
rese   consultabili   cartografie   riportanti   l'ubicazione   e  le
caratteristiche dei percorsi destinati alla circolazione fuori strada
e degli impianti fissi.
   2. I proprietari e i conducenti dei veicoli atti alla circolazione
fuori strada sono tenuti a prendere visione delle cartografie di  cui
al primo comma.
   3.  Con  la  legge di bilancio e' predisposto apposito capitolo di
spesa per la produzione di materiale informativo sui  nuovi  obblighi
per i conducenti di veicoli fuori strada e per la realizzazione della
segnaletica monitoria di cui all'art. 13.