Art. 13. Segnaletica 1. Le Province provvedono, entro trenta giorni dall'individuazione dei percorsi fissi, ad apporre apposita segnaletica: a) di divieto di circolazione, in conformita' alle tipologie vigenti, sulle strade di accesso lungo i perimetri delle aree di cui all'art. 2; b) di individuazione dei percorsi nei quali, ai sensi dell'art. 6, e' consentita la circolazione dei veicoli fuori strada. 2. E' fatto obbligo ai gestori di indicare con apposita segnaletica la presenza degli impianti fissi di cui all'art. 7. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 27 giugno 1994 CHITI