Art. 13.
                             Segnaletica
 
   1. Le Province provvedono, entro trenta giorni dall'individuazione
dei percorsi fissi, ad apporre apposita segnaletica:
     a)  di  divieto  di  circolazione, in conformita' alle tipologie
vigenti, sulle strade di accesso lungo i perimetri delle aree di  cui
all'art. 2;
     b)  di individuazione dei percorsi nei quali, ai sensi dell'art.
6, e' consentita la circolazione dei veicoli fuori strada.
   2.  E'  fatto  obbligo  ai  gestori  di  indicare   con   apposita
segnaletica la presenza degli impianti fissi di cui all'art. 7.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
    Firenze, 27 giugno 1994
 
                                CHITI