Art. 2. Ambito di applicazione - Divieti 1. E' fatto divieto a chiunque, salve le deroghe di cui all'art. 3, di circolare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade di cui all'art. 1, di costruire impianti fissi per sport da esercitarsi con mezzi motorizzati idonei alla circolazione fuori strada e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti, nelle seguenti aree: a) zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ivi comprese le categorie di beni indicati nell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431; b) nei parchi e riserve naturali nazionali e regionali; c) nelle ulteriori aree comprese nel sistema regionale delle aree protette, come individuate dal piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 296 del 19 luglio 1988 e successive modificazioni; d) negli alvei di corsi d'acqua pubblici di cui al r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, ad eccezione degli attraversamenti a guado colleganti strade esistenti; e) nelle zone facenti parti del patrimonio agricolo-forestale della Regione ai sensi della l.r. 64/76; f) nelle zone adibite o destinate a parchi territoriali urbani dagli strumenti urbanistici comunali; g) nei territori di protezione della fauna selvatica di cui all'art. 10, lettere a), b) e c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157; h) nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, limitatamente alla costruzione di impianti fissi e all'allestimento di tracciati o percorsi per gare. 2. La circolazione fuori strada con mezzi motorizzati e' altresi' vietata ovunque sia stabilito espressamente dal Comune per ragioni di polizia locale, urbana e rurale o per la tutela della stabilita' del suolo, fermo ogni altro divieto di circolazione disposto a norma della legislazione vigente dalle autorita' competenti.