Art. 2.
                  Ambito di applicazione - Divieti
 
   1. E' fatto divieto a chiunque, salve le deroghe di  cui  all'art.
3, di circolare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade di cui
all'art.  1, di costruire impianti fissi per sport da esercitarsi con
mezzi  motorizzati  idonei  alla  circolazione  fuori  strada  e   di
allestire  a  qualsiasi  titolo  tracciati  o  percorsi  per  gare da
disputare con i mezzi predetti, nelle seguenti aree:
     a) zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29
giugno  1939,  n.  1497,  ivi  comprese le categorie di beni indicati
nell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431;
     b) nei parchi e riserve naturali nazionali e regionali;
     c) nelle ulteriori aree comprese  nel  sistema  regionale  delle
aree  protette,  come  individuate dal piano urbanistico-territoriale
con specifica  considerazione  dei  valori  paesistici  e  ambientali
approvato  con  deliberazione  del  Consiglio regionale n. 296 del 19
luglio 1988 e successive modificazioni;
     d) negli alvei di corsi d'acqua  pubblici  di  cui  al  r.d.  11
dicembre  1933,  n.  1775, ad eccezione degli attraversamenti a guado
colleganti strade esistenti;
     e) nelle zone facenti parti  del  patrimonio  agricolo-forestale
della Regione ai sensi della l.r. 64/76;
     f)  nelle  zone adibite o destinate a parchi territoriali urbani
dagli strumenti urbanistici comunali;
     g) nei territori di protezione  della  fauna  selvatica  di  cui
all'art.  10,  lettere  a),  b) e c) della legge 11 febbraio 1992, n.
157;
     h) nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del r.d.
30 dicembre 1923, n. 3267, limitatamente alla costruzione di impianti
fissi e all'allestimento di tracciati o percorsi per gare.
   2. La circolazione fuori strada con mezzi motorizzati e'  altresi'
vietata ovunque sia stabilito espressamente dal Comune per ragioni di
polizia  locale, urbana e rurale o per la tutela della stabilita' del
suolo, fermo ogni altro divieto  di  circolazione  disposto  a  norma
della legislazione vigente dalle autorita' competenti.