Art. 3. D e r o g e 1. In deroga ai divieti di cui all'art. 2, la circolazione fuori strada nelle aree ivi previste e' consentita ai seguenti mezzi: a) di soccorso, antincendio, di vigilanza ed in servizio d'istituto in dotazione agli organi ed amministrazioni statali, provinciali e comunali nonche' alle Comunita' montane ed agli enti preposti a servizi di pubblica utilita'; b) delle Forze Armate, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato; c) utilizzati, occasionalmente, per attivita' di soccorso, antincendio o per il trasporto di invalidi; d) adibiti all'effettivo esercizio continuativo di attivita' agricole e connesse, faunistiche, faunistico-venatorie, forestali e di trasporto merci. Nel caso di attivita' faunistiche, faunistico- venatorie, forestali e di trasporto merci e' necessario il consenso scritto del titolare del fondo; e) in uso di residenti, abitanti o dimoranti, anche in via temporanea, nonche' proprietari, usufruttuari, locatari di abitazioni ivi compresi i familiari; f) in uso di coloro che debbano accedere ai luoghi non altrimenti raggiungibili per comprovati motivi di lavoro. 2. Il Comune rilascia gratuitamente, per i casi di cui alle lettere e) ed f) del primo comma, apposito contrassegno di autorizzazione al transito. 3. Il contrassegno di cui al secondo comma e' rilasciato gratuitamente, per il transito all'interno di parchi e riserve naturali nazionali e regionali, dall'Autorita' preposta alla relativa gestione.