Art. 3.
                             D e r o g e
 
   1.  In  deroga ai divieti di cui all'art. 2, la circolazione fuori
strada nelle aree ivi previste e' consentita ai seguenti mezzi:
     a)  di  soccorso,  antincendio,  di  vigilanza  ed  in  servizio
d'istituto  in  dotazione  agli  organi  ed  amministrazioni statali,
provinciali e comunali nonche' alle Comunita' montane  ed  agli  enti
preposti a servizi di pubblica utilita';
     b)  delle  Forze  Armate,  della Polizia di Stato, dell'Arma dei
Carabinieri, della Guardia di Finanza e  del  Corpo  Forestale  dello
Stato;
     c)  utilizzati,  occasionalmente,  per  attivita'  di  soccorso,
antincendio o per il trasporto di invalidi;
     d) adibiti all'effettivo  esercizio  continuativo  di  attivita'
agricole  e  connesse, faunistiche, faunistico-venatorie, forestali e
di trasporto merci. Nel caso di  attivita'  faunistiche,  faunistico-
venatorie,  forestali  e di trasporto merci e' necessario il consenso
scritto del titolare del fondo;
     e) in uso di residenti,  abitanti  o  dimoranti,  anche  in  via
temporanea, nonche' proprietari, usufruttuari, locatari di abitazioni
ivi compresi i familiari;
     f)  in  uso  di  coloro  che  debbano  accedere  ai  luoghi  non
altrimenti raggiungibili per comprovati motivi di lavoro.
   2. Il Comune rilascia  gratuitamente,  per  i  casi  di  cui  alle
lettere   e)   ed  f)  del  primo  comma,  apposito  contrassegno  di
autorizzazione al transito.
   3.   Il  contrassegno  di  cui  al  secondo  comma  e'  rilasciato
gratuitamente, per  il  transito  all'interno  di  parchi  e  riserve
naturali nazionali e regionali, dall'Autorita' preposta alla relativa
gestione.