Art. 5. Percorsi e impianti fissi o temporanei - Divieti 1. E' fatto divieto, salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8, di predisporre impianti fissi, anche su terreni privati, per la circolazione fuori strada di veicoli a motore, nonche' di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare e manifestazioni anche a carattere occasionale o estemporaneo da disputare con i mezzi predetti anche su sentieri e mulattiere.