Art. 5.
          Percorsi e impianti fissi o temporanei - Divieti
 
   1. E' fatto divieto, salvo quanto previsto dagli articoli 6,  7  e
8,  di  predisporre  impianti fissi, anche su terreni privati, per la
circolazione fuori strada di veicoli a motore, nonche' di allestire a
qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare e manifestazioni anche
a carattere occasionale o  estemporaneo  da  disputare  con  i  mezzi
predetti anche su sentieri e mulattiere.