Art. 7.
     Impianti fissi - Individuazione - Approvazione del progetto
                    Autorizzazione alla gestione
 
   1. Le aree nelle quali consentire  la  realizzazione  di  impianti
fissi  formati  da  un  percorso chiuso di limitata estensione per lo
svolgimento permanente di attivita' sportive ed agonistiche,  possono
essere  individuate  da  ciascuna  Provincia  nel proprio territorio,
escluso le aree di cui  all'art.  2,  primo  comma,  con  i  criteri,
secondo  il  procedimento  e  con  le  limitazioni di cui all'art. 6.
L'individuazione  deve altresi' tenere conto dei vigenti strumenti di
pianificazione urbanistica e urbanistico-territoriale  con  specifica
considerazione dei valori paesistici.
   2.   I   Comuni   adeguano,  ove  occorre,  il  proprio  strumento
urbanistico alla deliberazione provinciale  di  individuazione  delle
aree   di   cui  al  primo  comma  entro  novanta  giorni  dalla  sua
comunicazione.  La  relativa  variante  e'  approvata  ai  sensi  del
combinato  disposto  dell'art. 9, secondo comma, lett. d) e dell'art.
10, terzo comma, della legge regionale 30 dicembre 1984, n. 74 e suc-
cessive modificazioni.
   3.  I  progetti   degli   impianti   fissi   e   delle   correlate
infrastrutture,  corredati  da uno studio di impatto ambientale, sono
approvati dal Comune che rilascia, se e in quanto necessaria ai sensi
delle disposizioni vigenti, la relativa concessione  edilizia,  ferma
la  necessita'  del  previo  conseguimento delle altre autorizzazioni
previste ai sensi della legislazione vigente.
   4.  Il  Comune  rilascia  l'autorizzazione  alla  gestione   degli
impianti di cui al terzo comma previa stipula di apposita convenzione
con  la  quale  il  gestore  si  impegna  ad adottare misure idonee a
garantire la sicurezza  degli  impianti,  nonche'  tutte  le  cautele
tecniche  necessarie ad evitare che le piste formate dal transito dei
veicoli compromettano la stabilita' idrogeologica dei terreni. Con la
stessa convenzione il gestore si impegna al ripristino di luoghi  nel
caso   di   cessazione   dell'attivita',  prestando  idonee  garanzie
finanziarie.