Art. 7. Impianti fissi - Individuazione - Approvazione del progetto Autorizzazione alla gestione 1. Le aree nelle quali consentire la realizzazione di impianti fissi formati da un percorso chiuso di limitata estensione per lo svolgimento permanente di attivita' sportive ed agonistiche, possono essere individuate da ciascuna Provincia nel proprio territorio, escluso le aree di cui all'art. 2, primo comma, con i criteri, secondo il procedimento e con le limitazioni di cui all'art. 6. L'individuazione deve altresi' tenere conto dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici. 2. I Comuni adeguano, ove occorre, il proprio strumento urbanistico alla deliberazione provinciale di individuazione delle aree di cui al primo comma entro novanta giorni dalla sua comunicazione. La relativa variante e' approvata ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, secondo comma, lett. d) e dell'art. 10, terzo comma, della legge regionale 30 dicembre 1984, n. 74 e suc- cessive modificazioni. 3. I progetti degli impianti fissi e delle correlate infrastrutture, corredati da uno studio di impatto ambientale, sono approvati dal Comune che rilascia, se e in quanto necessaria ai sensi delle disposizioni vigenti, la relativa concessione edilizia, ferma la necessita' del previo conseguimento delle altre autorizzazioni previste ai sensi della legislazione vigente. 4. Il Comune rilascia l'autorizzazione alla gestione degli impianti di cui al terzo comma previa stipula di apposita convenzione con la quale il gestore si impegna ad adottare misure idonee a garantire la sicurezza degli impianti, nonche' tutte le cautele tecniche necessarie ad evitare che le piste formate dal transito dei veicoli compromettano la stabilita' idrogeologica dei terreni. Con la stessa convenzione il gestore si impegna al ripristino di luoghi nel caso di cessazione dell'attivita', prestando idonee garanzie finanziarie.