(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 50
                         del 29 luglio 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          Riperimetrazione
 
   1.  Il  Consorzio  del  parco  delle  Alpi  Apuane  provvede entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore della  presente  legge  alla
verifica  della  perimetrazione  delle  aree inserite nell'allegato A
alla  legge  regionale  21  gennaio   1985,   n.   5   e   successive
modificazioni,  al  fine  di ricondurre all'area 2 di detto allegato,
compatibilmente   con   la   tutela   delle   emergenze   e   risorse
naturalistiche presenti:
    le  coltivazioni  di cave di marmi, brecce, cipollini, pietra del
Cardoso  e  pietre  ornamentali   dimostratamente   in   atto   senza
autorizzazione  alla  data  del  30  aprile  1994 in territori la cui
destinazione urbanistica sia compatibile con l'attivita' di cava;
    le cave dei materiali di cui sopra legittimamente autorizzate che
abbiano esteso abusivamente alla data del 30 aprile 1994  l'attivita'
di cava in aree non contemplate dal piano di coltivazione.
   2. Con lo stesso atto sono ricondote all'area 2:
    le  altre  cave di materiali di cui al primo comma legittimamente
autorizzate;
    i territori perimetrati all'interno dell'area 1 dell'allegato  A,
caratterizzati  dai  materiali  indicati  nel  primo  comma,  la  cui
destinazione urbanistica sia compatibile con l'attivita'  di  cava  e
sempreche' tale attivita' non contrasti con la tutela delle emergenze
e risorse naturalistiche presenti.
   3.  La  riperimetrazione  prescinde, nel caso previsto al comma 1,
seconda  alinea,  dalla  zonizzazione  degli  strumenti   urbanistici
comunali  e  non attribuisce la natura di aree del parco a quelle non
individuabili come tali ai sensi dell'art. 2,  secondo  comma,  della
legge regionale 21 genaio 1985, n. 5 e successive modificazioni.
   4.  Entro il termine di cui al primo comma, il Consorzio trasmette
alla  Giunta  regionale  e  ai  comuni   interessati   l'ipotesi   di
riperimetrazione  per  il  deposito  nella segreteria comunale per un
periodo di 15  giorni,  durante  i  quali  chiunque  ha  facolta'  di
prenderne  visione.  Dell'effettuato  deposito  e'  data  notizia  al
pubblico. Fino a quindici giorni dopo  la  scadenza  del  periodo  di
deposito  possono  essere  presentate  dai  Comuni  e  da  ogni altro
soggetto interessato osservazioni e proposte; queste vengono  inviate
entro i tre giorni successivi dai comuni alla Giunta regionale.
   5.  La  Giunta  regionale  elabora  la  proposta  definitiva  e la
presenta al Consiglio regionale entro venti giorni dalla scadenza del
termine per la trasmissione da parte dei comuni.  La  proposta  della
Giunta  s'intende  approvata  senza  ulteriori atti qualora non venga
richiesta l'iscrizione del provvedimento all'ordine  del  giorno  del
consiglio,  entro  quindici  giorni  dal suo ricevimento. Nel caso di
iscrizione all'ordine del giorno il consiglio delibera  entro  trenta
giorni  dalla  data  d'iscrizione medesima. Si applica il terzo comma
dell'art. 11 della della legge regionale 31 dicembre 1984, n.  74,  e
successive  modificazioni.  La  deliberazione  di riperimetrazione e'
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana e  acquista
efficacia dalla data di pubblicazione.