Art. 3.
                            D i v i e t i
 
   1.   Nelle  aree  del  parco  delle  Alpi  Apuane,  come  definite
dall'articolo 2, secondo comma,  della  legge  regionale  21  gennaio
1985,  n.  5,  e successive modificazioni, la coltivazione di cave e'
vietata,  fatta  eccezione  per  quelle   inserite   nelle   aree   2
dell'allegato   A   alla   medesima   legge  anche  a  seguito  della
riperimetrazione disciplinata dall'articolo 1, nonche' per quelle  di
cui  al  primo e secondo comma del medesimo articolo 1 nelle more del
procedimento di riperimetrazione, fermo quanto previsto  dal  secondo
comma del presente articolo.
   2.  Nei  territori ricompresi nell'allegato A alla legge regionale
21 gennaio 1985, n. 5, e successive modificazioni,  indipendentemente
dalla   loro   individuazione   come  aree  del  parco,  e'  proibita
l'escavazione  di  materali  inerti  e  di  dolomia,   salvo   quanto
consentito ai sensi dell'articolo 4.