Art. 3. D i v i e t i 1. Nelle aree del parco delle Alpi Apuane, come definite dall'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5, e successive modificazioni, la coltivazione di cave e' vietata, fatta eccezione per quelle inserite nelle aree 2 dell'allegato A alla medesima legge anche a seguito della riperimetrazione disciplinata dall'articolo 1, nonche' per quelle di cui al primo e secondo comma del medesimo articolo 1 nelle more del procedimento di riperimetrazione, fermo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo. 2. Nei territori ricompresi nell'allegato A alla legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5, e successive modificazioni, indipendentemente dalla loro individuazione come aree del parco, e' proibita l'escavazione di materali inerti e di dolomia, salvo quanto consentito ai sensi dell'articolo 4.