Art. 4. Estrazione di dolomia nel bacino del fiume Frigido-Renara Cave di inerti leggittimamente in atto 1. La coltivazione di cave di dolomia nel bacino idrografico del fiume Frigido-Renara, se conforme a quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale 7 marzo 1994, n. 22, prosegue in via temporanea esclusivamente al fine di garantire l'attuale fornitura di dolomia industriale ai settori vetrario e delle acciaierie fino alla rilocalizzazione in altri siti di detta attivita' in conformita' al piano delle attivita' estrattive di cui all'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 e successive modificazioni. 2. La coltivazione delle cave di inerti legittimamente autorizzate alla data del 30 aprile 1994 nei territori di cui all'art. 3, secondo comma, prosegue in via temporanea in conformita' all'atto di autorizzazione e fino alla scadenza in esso prevista, e comunque non oltre 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, comprese le opere di sistemazione ambientale.