Art. 4.
      Estrazione di dolomia nel bacino del fiume Frigido-Renara
               Cave di inerti leggittimamente in atto
 
   1.  La  coltivazione di cave di dolomia nel bacino idrografico del
fiume Frigido-Renara, se conforme a quanto previsto dall'art. 9 della
legge regionale 7 marzo 1994,  n.  22,  prosegue  in  via  temporanea
esclusivamente  al  fine  di garantire l'attuale fornitura di dolomia
industriale  ai  settori  vetrario  e  delle  acciaierie  fino   alla
rilocalizzazione  in  altri siti di detta attivita' in conformita' al
piano delle attivita'  estrattive  di  cui  all'art.  3  della  legge
regionale 30 aprile 1980, n. 36 e successive modificazioni.
   2. La coltivazione delle cave di inerti legittimamente autorizzate
alla data del 30 aprile 1994 nei territori di cui all'art. 3, secondo
comma,   prosegue  in  via  temporanea  in  conformita'  all'atto  di
autorizzazione e fino alla scadenza in esso prevista, e comunque  non
oltre 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, comprese le
opere di sistemazione ambientale.