Art. 5.
Interpretazione  autentica  dell'articolo  6 della legge regionale 21
   gennaio 1985, n. 5 e successive modificazioni.  Norma  particolare
   per  i  bacini  marmiferi  industriali  dei Comuni di Carrara e di
   Massa.
 
   1. L'articolo 6, comma 1›, 2 e 3 della legge regionale 21  gennaio
1985,  n.  5 e successive modificazioni, deve essere interpretato nel
senso che la  speciale  disciplina  ivi  prevista  per  le  attivita'
estrattive  si  applica a tutti i territori individuati come "Aree 2"
indipendentemente dalla loro individuazione quali aree del  Parco  ai
sensi dell'articolo 2, secondo comma, della stessa legge.
   2. In deroga all'articolo 6 della legge regionale 21 gennaio 1985,
n.  5  e  succ.  mod.  come interpretato ai sensi del primo comma, la
competenza  al  rilascio  delle   autorizzazioni   per   il   vincolo
idrogeologico e per il vincolo paesistico, ove occorrano, per le cave
appartenenti  ai bacini marmiferi industriali dei Comuni di Carrara e
di Massa e' attribuita rispettivamente alla Provincia ai sensi  della
legge  regionale 7 marzo 1994, n. 22 e al Comune ai sensi della legge
regionale 2 novembre 1979, n. 52 e  successive  modificazioni.  Detti
bacini  sono  perimetrati  dal  Consorzio  del  Parco, d'intesa con i
Comuni interessati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore  della
presente legge.