Art. 5. Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5 e successive modificazioni. Norma particolare per i bacini marmiferi industriali dei Comuni di Carrara e di Massa. 1. L'articolo 6, comma 1, 2 e 3 della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5 e successive modificazioni, deve essere interpretato nel senso che la speciale disciplina ivi prevista per le attivita' estrattive si applica a tutti i territori individuati come "Aree 2" indipendentemente dalla loro individuazione quali aree del Parco ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della stessa legge. 2. In deroga all'articolo 6 della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5 e succ. mod. come interpretato ai sensi del primo comma, la competenza al rilascio delle autorizzazioni per il vincolo idrogeologico e per il vincolo paesistico, ove occorrano, per le cave appartenenti ai bacini marmiferi industriali dei Comuni di Carrara e di Massa e' attribuita rispettivamente alla Provincia ai sensi della legge regionale 7 marzo 1994, n. 22 e al Comune ai sensi della legge regionale 2 novembre 1979, n. 52 e successive modificazioni. Detti bacini sono perimetrati dal Consorzio del Parco, d'intesa con i Comuni interessati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.