Art. 6. Assetto del Monte Corchia 1. Fermo quanto disposto dagli articoli 1 e 2, per la definizione dell'assetto ambientale e produttivo del complesso carsico del Monte Corchia la Regione promuove, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, un accordo di programma con il consorzio del Parco delle Alpi Apuane, la Provincia di Lucca, il Comune di Stazzema e gli altri comuni territorialmente interessati. 2. L'accordo prevede l'attivazione di strumenti tecnico- scientifici atti ad evitare rischi di intercettazione delle cavita' naturali e a stabilire le quantita' di materiali da estrarre e le tecniche di estrazione compatibili con l'ambiente e con l'emergenza carsica presente. 3. L'accordo prevede altresi' tempi e modi per la graduale riconversione della mano d'opera e per la risistemazione paesaggistica e ambientale delle aree interessate dalle attivita' eventualmente da dismettere e dalle relative discariche.