Art. 6.
                      Assetto del Monte Corchia
 
   1.  Fermo quanto disposto dagli articoli 1 e 2, per la definizione
dell'assetto ambientale e produttivo del complesso carsico del  Monte
Corchia  la Regione promuove, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8
giugno 1990,  n.  142  e  successive  modificazioni,  un  accordo  di
programma  con il consorzio del Parco delle Alpi Apuane, la Provincia
di Lucca, il Comune di Stazzema e gli altri  comuni  territorialmente
interessati.
   2.   L'accordo   prevede   l'attivazione   di  strumenti  tecnico-
scientifici atti ad evitare rischi di intercettazione  delle  cavita'
naturali  e  a  stabilire  le quantita' di materiali da estrarre e le
tecniche di estrazione compatibili con l'ambiente e  con  l'emergenza
carsica presente.
   3.  L'accordo  prevede  altresi'  tempi  e  modi  per  la graduale
riconversione  della   mano   d'opera   e   per   la   risistemazione
paesaggistica  e  ambientale  delle  aree interessate dalle attivita'
eventualmente da dismettere e dalle relative discariche.