Art. 7. Modifiche all'artico 8 della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5 e successive modificazioni 1. All'articolo 8 della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5 e successive modificazioni e' aggiunto il seguente comma 2/ter: "2-ter. Non sono comunque sottoposti al parere del comitato le singole pratiche relative alle autorizzazioni e ai nulla-osta".