Art. 7.
            Modifiche all'artico 8 della legge regionale
          21 gennaio 1985, n. 5 e successive modificazioni
 
   1. All'articolo 8 della legge regionale 21 gennaio 1985,  n.  5  e
successive modificazioni e' aggiunto il seguente comma 2/ter:
    "2-ter.  Non  sono  comunque sottoposti al parere del comitato le
singole pratiche relative alle autorizzazioni e ai nulla-osta".