Art. 8.
           Modifiche all'articolo 9 della legge regionale
          21 gennaio 1985, n. 5 e successive modificazioni
 
   1. All'articolo 9 della legge regionale 21 gennaio 1985,  n.  5  e
successive modificazioni e' aggiunto il seguente comma 5:
    "5.  La Giunta regionale nomina altresi, fra esperti del settore,
quattro membri supplenti per  la  partecipazione  alle  riunioni  del
gruppo  in caso di assenza dei titolari secondo l'ordine dalla stessa
stabilito".