Art. 8. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5 e successive modificazioni 1. All'articolo 9 della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5 e successive modificazioni e' aggiunto il seguente comma 5: "5. La Giunta regionale nomina altresi, fra esperti del settore, quattro membri supplenti per la partecipazione alle riunioni del gruppo in caso di assenza dei titolari secondo l'ordine dalla stessa stabilito".