Art. 9. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5 e successive modificazioni 1. Nell'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5 e successive modificazioni, i comma 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti comma 2, 3 e 4: "2. La commissione di cui al primo coma e' nominata dall'assemblea consortile ed e' composta da sei esperti in materia paesaggistica ed ambientale. 3. L'assemblea consortile nomina altresi' quattro membri supplenti fra esperti in matria paesaggistica e ambientale che partecipano alle sedute in caso di assenza dei titolari secondo l'ordine della stessa stabilito. 4. La commissione esprime i suoi pareri con la presenza di almeno quattro membri fra titolari e supplenti ed a maggioranza assoluta dei presenti".