Art. 9.
           Modifiche all'articolo 10 della legge regionale
          21 gennaio 1985, n. 5 e successive modificazioni
 
   1. Nell'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5  e
successive  modificazioni, i comma 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti
comma 2, 3 e 4:
    "2.  La  commissione  di  cui   al   primo   coma   e'   nominata
dall'assemblea  consortile  ed  e' composta da sei esperti in materia
paesaggistica ed ambientale.
   3. L'assemblea consortile nomina altresi' quattro membri supplenti
fra esperti in matria paesaggistica e ambientale che partecipano alle
sedute in caso di assenza dei titolari secondo l'ordine della  stessa
stabilito.
   4.  La commissione esprime i suoi pareri con la presenza di almeno
quattro membri fra titolari e supplenti ed a maggioranza assoluta dei
presenti".