Art. 2. Strumenti urbanistici attuativi 1. Le previzioni dei piani regolatori generali relative alle grandi strutture di vendita sono attuate a mezzo di piani particolareggiati di esecuzione o lottizzazioni convenzionate redatti in conformita' alle direttive indicate nell'articolo 1, fermo quanto previsto dall'articolo 35 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375. 2. In deroga all'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74, e, gli strumenti urbanistici attuativi di cui al primo comma sono trasmessi alla Regione e si intendono approvati qualora nel termine di novanta giorni dal loro ricevimento la Giunta regionale non abbia comunicato le proprie determinazioni. 3. Si osservano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74, e successive modificzioni.