Art. 4.
                        Carniere giornaliero
 
   1. Per ogni giornata di caccia il carniere  complessivo  non  puo'
superare  i  due  capi  di  selvaggina  stanziale  ed  i  20  capi di
selvaggina migratoria nel rispetto delle norme di cui  al  precedente
art. 3.
   2.  Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non potra' superare
per specie le seguenti quantita':
    lepri: 1 capo;
    palmipedi, trampolieri e rallidi: 10 capi complessivi;
    beccacce: 3 capi.
   3.  I  limiti  giornalieri  di  carniere  relativi alla selvaggina
stanziale di cui ai commi precedenti non si applicano  nelle  aziende
faunistico-venatorie e agrituristico venatorie.