Art. 4. Carniere giornaliero 1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non puo' superare i due capi di selvaggina stanziale ed i 20 capi di selvaggina migratoria nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 3. 2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non potra' superare per specie le seguenti quantita': lepri: 1 capo; palmipedi, trampolieri e rallidi: 10 capi complessivi; beccacce: 3 capi. 3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi precedenti non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico venatorie.