Art. 8.
                Periodi di caccia e specie cacciabili
 
   1. Dal 18 settembre al 31 dicembre 1994 la caccia e' consentita  a
coniglio  selvatico, allodola, merlo, pernice rossa, quaglia, starna,
tortora. Per la  pernice  rossa  e  la  starna  le  Province  possono
determinare limitazione relative ad aree e periodi di caccia.
   2.  Dal  18  settembre all'8 dicembre 1994 e' consentita la caccia
alla lepre comune.
   3. Dal  18  settembre  1994  al  30  gennaio  1995  la  caccia  e'
consentita  alle  seguenti  specie:  alzavola, beccaccia, beccaccino,
canapiglia,-  cesena,  codone,  colombaccio,  combattente,   fagiano,
fischione,  folaga,  frullino,  gallinella  d'acqua,  germano  reale,
marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, pittima reale,
porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe.
   4. Dal 10 novembre 1994 al 30 gennaio 1995 e' consentita la caccia
al cinghiale secondo le modalita' stabilite dalla normativa  vigente.
Ai  fini del contenimento dei danni alle produzioni agricole le Prov-
ince individano i territori nei  qulai  la  caccia  al  cinghiale  e'
consentita  dal  2  ottobre  1994 al 2 gennaio 1995 fermo restando le
modailita' stabilite dalla normativa vigente.
   5. Nel rispetto delle indicazioni dei piani  di  cui  all'art.  30
comma  6  della legge regionale n. 3/1/994 le Province predispongono,
nel periodo dal 1 agosto al settembre 1994 ovvero nel periodo  dal  1
ottobre  al  30  novembre,  forme  di  prelievo  sulla  base piani di
assestamento delle popolazioni di capriolo, daino, muflone e cervo.
   6. Al fine di contenere e prevenire i danni produzione agricola e'
consentito ai cacciatori l'abbattimento della passera mattugia e  del
passero  dal  18  settembre  al  31  dicembre  1994; della cornacchia
grigia, della gazza, della ghiandaia, dello storno  e  della  taccola
dal  18  settembre 1994 al 30 gennaio 1995. Le Province individuano i
Comuni con seminativi e  coltivazioni  permanenti  inferiori  al  20%
della  superficie  agricola  utilizzata  (dati  ISTAT 1991) nei quali
vietare l'abbattimento alle suddette  specie.  Le  Province  potranno
consentire   l'abbattimento   anche  in  quei  Comuni  con  superfici
inferiori  ai  parametri  suddetti,  qualora  le  categorie  agricole
interessate ne facciano specifica richiesta.