Art. 8. Periodi di caccia e specie cacciabili 1. Dal 18 settembre al 31 dicembre 1994 la caccia e' consentita a coniglio selvatico, allodola, merlo, pernice rossa, quaglia, starna, tortora. Per la pernice rossa e la starna le Province possono determinare limitazione relative ad aree e periodi di caccia. 2. Dal 18 settembre all'8 dicembre 1994 e' consentita la caccia alla lepre comune. 3. Dal 18 settembre 1994 al 30 gennaio 1995 la caccia e' consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia,- cesena, codone, colombaccio, combattente, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, pittima reale, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe. 4. Dal 10 novembre 1994 al 30 gennaio 1995 e' consentita la caccia al cinghiale secondo le modalita' stabilite dalla normativa vigente. Ai fini del contenimento dei danni alle produzioni agricole le Prov- ince individano i territori nei qulai la caccia al cinghiale e' consentita dal 2 ottobre 1994 al 2 gennaio 1995 fermo restando le modailita' stabilite dalla normativa vigente. 5. Nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all'art. 30 comma 6 della legge regionale n. 3/1/994 le Province predispongono, nel periodo dal 1 agosto al settembre 1994 ovvero nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre, forme di prelievo sulla base piani di assestamento delle popolazioni di capriolo, daino, muflone e cervo. 6. Al fine di contenere e prevenire i danni produzione agricola e' consentito ai cacciatori l'abbattimento della passera mattugia e del passero dal 18 settembre al 31 dicembre 1994; della cornacchia grigia, della gazza, della ghiandaia, dello storno e della taccola dal 18 settembre 1994 al 30 gennaio 1995. Le Province individuano i Comuni con seminativi e coltivazioni permanenti inferiori al 20% della superficie agricola utilizzata (dati ISTAT 1991) nei quali vietare l'abbattimento alle suddette specie. Le Province potranno consentire l'abbattimento anche in quei Comuni con superfici inferiori ai parametri suddetti, qualora le categorie agricole interessate ne facciano specifica richiesta.