Art. 9. D e r o g h e 1. Nelle aziende agrituristico-venatorie e' consentita, nel rispetto dei piani di abbattimento, approvati dalle Province la caccia alle seguenti specie provenienti da allevamento: starna, pernice rossa, coturnice, lepre in recinto, fino al 31 dicembre 1994; germano reale fino al 30 gennaio 1995. 2. Le Province possono, con provvedimento motivato, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie, nel periodo compreso tra il 1 ed il 30 gennaio 1995.