Art. 9.
                            D e r o g h e
 
   1.   Nelle  aziende  agrituristico-venatorie  e'  consentita,  nel
rispetto dei piani  di  abbattimento,  approvati  dalle  Province  la
caccia  alle  seguenti  specie  provenienti  da  allevamento: starna,
pernice rossa, coturnice, lepre in recinto, fino al 31 dicembre 1994;
germano reale fino al 30 gennaio 1995.
   2.  Le  Province  possono,  con provvedimento motivato, vietare la
caccia  al  fagiano,  fatta  eccezione  per  le  aziende   faunistico
venatorie e agrituristico venatorie, nel periodo compreso tra il 1 ed
il 30 gennaio 1995.