Art. 2. 1. Prima dell'erogazione del contributo, deve essere acquisito il parere tecnico-amministrativo ed economico dall'organo consultivo competente ai sensi della legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38. L'organo consultivo competente esamina la conformita' del progetto dei lavori, per i quali e' stato richiesto il finanziamento, alle disposizioni di legge vigenti, soprattutto quelle vigenti in materia di sicurezza nonche' quelle vigenti in materia di ordinamento urbanistico di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche e di tutela del paesaggio. Detto organo consultivo verifica inoltre la necessita' degli interventi, l'adeguatezza delle perizie e dei preventivi di spesa presentati e se le spese preventivate e il relativo ammontare possono essere riconosciuti ammissibili.