Art. 2.
 
   1.  Prima dell'erogazione del contributo, deve essere acquisito il
parere tecnico-amministrativo  ed  economico  dall'organo  consultivo
competente  ai  sensi della legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38.
L'organo consultivo competente esamina la  conformita'  del  progetto
dei  lavori,  per  i  quali e' stato richiesto il finanziamento, alle
disposizioni di legge vigenti, soprattutto quelle vigenti in  materia
di  sicurezza  nonche'  quelle  vigenti  in  materia  di  ordinamento
urbanistico   di   superamento   ed   eliminazione   delle   barriere
architettoniche e di tutela del paesaggio.
   Detto  organo  consultivo  verifica  inoltre  la  necessita' degli
interventi, l'adeguatezza delle perizie e  dei  preventivi  di  spesa
presentati e se le spese preventivate e il relativo ammontare possono
essere riconosciuti ammissibili.