Art. 3.
 
   1.  La  Giunta provinciale approva il progetto e puo' concedere un
contributo nella misura massima in conformita' ai criteri fissati  da
essa,  ai  sensi  dell'articolo  2 della legge provinciale 22 ottobre
1993, n. 17, del novanta per  cento  della  spesa  ammissibile,  come
previsto dall'articolo 2 del presente regolamento.
   2. Il contributo concesso viene liquidato in una o piu' soluzioni,
sulla  base  di  rendiconti  documentati, saldati e controfirmati dal
legale   rappresentante   nonche'    dietro    presentazione    della
documentazione comprovante l'annotazione del vincolo di destinazione.