Art. 3. 1. La Giunta provinciale approva il progetto e puo' concedere un contributo nella misura massima in conformita' ai criteri fissati da essa, ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, del novanta per cento della spesa ammissibile, come previsto dall'articolo 2 del presente regolamento. 2. Il contributo concesso viene liquidato in una o piu' soluzioni, sulla base di rendiconti documentati, saldati e controfirmati dal legale rappresentante nonche' dietro presentazione della documentazione comprovante l'annotazione del vincolo di destinazione.