Art. 5.
 
   1.   La   Giunta  provinciale  puo'  autorizzare  lo  svincolo  di
destinazione dell'edificio,  di  cui  al  precedente  articolo  4  su
domanda  dell'ente interessato. La domanda deve essere inoltrata alla
competente ripartizione provinciale Scuola e Cultura.
   2. Le spese per la  cancellazione  del  vincolo  presso  il  libro
fondiario sono a carico del proprietario del relativo immobile.
   3. L'obbligo di restituzione del contributo sussiste anche in caso
di  alienazione,  locazione  o cessione in uso a qualsiasi titolo dei
rispettivi beni a terzi.