Art. 5. 1. La Giunta provinciale puo' autorizzare lo svincolo di destinazione dell'edificio, di cui al precedente articolo 4 su domanda dell'ente interessato. La domanda deve essere inoltrata alla competente ripartizione provinciale Scuola e Cultura. 2. Le spese per la cancellazione del vincolo presso il libro fondiario sono a carico del proprietario del relativo immobile. 3. L'obbligo di restituzione del contributo sussiste anche in caso di alienazione, locazione o cessione in uso a qualsiasi titolo dei rispettivi beni a terzi.