Art. 6.
 
   1.  Ai  sensi  delle  disposizioni  dell'articolo  17  della legge
provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e dell'articolo 7, comma  5,  della
legge  provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, la Giunta provinciale puo'
concedere a favore degli enti di cui al precedente articolo  1  anche
contributi  per  la  gestione e per l'amministrazione ordinaria degli
immobili destinati a collegi o convitti studenteschi e delle relative
scuole ad essi annesse, purche' autorizzate a  rilasciare  titoli  di
studio legalmente riconosciuti.
   2.  Per  poter  beneficiare  dei contributi di cui all'articolo 17
della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e all'articolo 7, comma
5, della legge provinciale 16 ottobre 1992, n.  37,  gli  enti  e  le
associazioni   devono   presentare   una   domanda   alle  competenti
ripartizioni provinciali Scuola e Cultura.
   3. La domanda  debitamente  motivata  e  sottoscritta  dal  legale
rappresentante  degli  enti  deve  essere  corredata  della  seguente
documentazione:
     a) di una relazione descrittiva dei relativi elementi di costo e
contenenti tutti i dati necessari per il conteggio della  misura  del
contributo da concedere;
     b) il piano di finanziamento;
     c)  una  dichiarazione  sottoscritta  dal  legale rappresentante
dalla quale risulti che non sono stati richiesti altri contributi per
lo stesso fine.
   4.  L'amministrazione  provinciale   puo'   richiedere   ulteriore
documentazione,  qualora  fosse  necessaria  per  l'istruzione  della
domanda.
   5. L'entita' dei contributi e' conteggiata in base criteri fissati
annualmente dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi
nel Bollettino ufficiale della Regione e tenuto conto  del  disavanzo
annuale  dimostrato  dal  rispettivo  ente richiedente e riconosciuto
dall'amminstrazione in  proporzione  alle  spese  fisse  e  a  quelle
variabili, al numero dei posti letto a disposizione nonche' al numero
degli/delle allievi/e ospitati/e nel corrispondente anno scolastico e
alla retta mensile da pagare da questi ultimi. Un eventuale disavanzo
dovuto  ad ulteriori particolari situazioni di necessita' deve essere
dimostrato con apposita documentazione.
   Il presente decreto sara' inviato alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
 
               Il Presidente della Giunta Provinciale
                             DURNWALDER
 
Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1994
Registro n. 4, foglio n. 58 - MARINARO.
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   (Omissis).