Art. 2.
 
   1. L'articolo 3 del regolamento di esecuzione e' cosi' sostituito:
 
                              "Art. 3.
        Operazioni per le quali e' richiesta la presenza del
                        tecnico responsabile
 
   Il   tecnico   responsabile   dirige   personalmente  le  seguenti
operazioni:
     a) verifiche e prove  annuali  per  gli  impianti  con  servizio
continuo;
     b) verifiche e prove per la riapertura stagionale;
     c) verifiche e prove straordinarie;
     d)  verifica  dei  collegamenti  di  estremita' delle funi e dei
punti delle stesse, indicati dal capo  servizio  o  risultanti  dagli
esami  magnetoinduttivi,  che  diano  luogo  a  dubbi  circa  la loro
efficienza;
     e) verifica di tutti quegli organi che su indicazione  del  capo
servizio  diano  luogo  a  dubbi  circa la sicurezza e la regolarita'
dell'esercizio;
     f) per le funivie bifune e monofune a  movimento  unidirezionale
ad  ammorsamento  automatico  in  occasione  delle  verifiche e prove
stagionali, ma, comunque  almeno  due  volte  all'anno,  deve  essere
accertato   il   corretto   funzionamento   dell'intero   sistema  di
accoppiamento o  disaccoppiamento  morsa  fune,  nonche'  i  relativi
dispositivi di sicurezza;
     g)  per  tutti  gli impianti verifica dei sistemi con i quali il
personale controlla periodicamente l'efficienza  dei  dispositivi  di
attacco dei veicoli alla fune portante-traente.".