Art. 2. 1. L'articolo 3 del regolamento di esecuzione e' cosi' sostituito: "Art. 3. Operazioni per le quali e' richiesta la presenza del tecnico responsabile Il tecnico responsabile dirige personalmente le seguenti operazioni: a) verifiche e prove annuali per gli impianti con servizio continuo; b) verifiche e prove per la riapertura stagionale; c) verifiche e prove straordinarie; d) verifica dei collegamenti di estremita' delle funi e dei punti delle stesse, indicati dal capo servizio o risultanti dagli esami magnetoinduttivi, che diano luogo a dubbi circa la loro efficienza; e) verifica di tutti quegli organi che su indicazione del capo servizio diano luogo a dubbi circa la sicurezza e la regolarita' dell'esercizio; f) per le funivie bifune e monofune a movimento unidirezionale ad ammorsamento automatico in occasione delle verifiche e prove stagionali, ma, comunque almeno due volte all'anno, deve essere accertato il corretto funzionamento dell'intero sistema di accoppiamento o disaccoppiamento morsa fune, nonche' i relativi dispositivi di sicurezza; g) per tutti gli impianti verifica dei sistemi con i quali il personale controlla periodicamente l'efficienza dei dispositivi di attacco dei veicoli alla fune portante-traente.".