Art. 3.
 
   1. Le cifre 1) e 4) del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di
esecuzione sono cosi' sostituite:
   "1)  durante  l'esercizio  dell'impianto deve trovarsi nell'ambito
degli impianti per i quali egli e' responsabile ed essere  reperibile
in ogni momento;
   4)   deve   provvedere   alla   manutenzione   degli  impianti  ed
all'effettuazione delle verifiche e prove regolamentari, compilando i
relativi  verbali,  e  controllare  la  regolare  tenuta  del   libro
giornale;".