Art. 3. 1. Le cifre 1) e 4) del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione sono cosi' sostituite: "1) durante l'esercizio dell'impianto deve trovarsi nell'ambito degli impianti per i quali egli e' responsabile ed essere reperibile in ogni momento; 4) deve provvedere alla manutenzione degli impianti ed all'effettuazione delle verifiche e prove regolamentari, compilando i relativi verbali, e controllare la regolare tenuta del libro giornale;".