Art. 4. 1. Le cifre 1) e 2) del comma 1 dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione sono cosi' sostituite: "1) provvedere alla manovra dell'impianto occupandosi anche dell'efficienza dell'intero macchinario, delle apparecchiature di sicurezza e di tutte le altre parti dell'impianto, comprese quelle della linea della stazione di rinvio e di quella intermedia, delle apparecchiature di tensione e dei veicoli; 2) eseguire le prescritte prove e verifiche giornaliere con l'aiuto degli agenti e curare la regolare tenuta del libro giornale per le parti di sua comtenza;".