Art. 4.
 
   1. Le cifre 1) e 2) del comma 1 dell'articolo 6 del regolamento di
esecuzione sono cosi' sostituite:
   "1)   provvedere  alla  manovra  dell'impianto  occupandosi  anche
dell'efficienza dell'intero  macchinario,  delle  apparecchiature  di
sicurezza  e  di  tutte le altre parti dell'impianto, comprese quelle
della linea della stazione di rinvio e di  quella  intermedia,  delle
apparecchiature di tensione e dei veicoli;
   2)  eseguire  le  prescritte  prove  e  verifiche  giornaliere con
l'aiuto degli agenti e curare la regolare tenuta del  libro  giornale
per le parti di sua comtenza;".