Art. 5.
 
   1.  Il  comma  3  dell'articolo  10 del regolamento di esecuzione,
modificato con decreto del Presidente  della  giunta  provinciale  25
novembre 1976, n. 57 e' cosi' sostituito:
   "3)  Gli  esami  sono  svolti  da  un  impiegato esperto nel campo
funiviario dell'Ufficio trasporti funiviari di  qualifica  funzionale
non inferiore alla VI.".
   2.  Il  comma  10  dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione,
modificato con decreto del Presidente  della  giunta  provinciale  25
novembre 1976, n. 57, e' cosi' sostituito:
   "10)  I  certificati di abilitazione alla conduzione di impianti a
fune in servizio pubblico  rilasciati  dalla  Provincia  Autonoma  di
Trento  sono  validi  nel  territorio  della  Provincia  di Bolzano a
condizione che essi anche per quanto  riguarda  i  limiti  temporali,
siano validi nella Provincia di Trento.".