Art. 5. 1. Il comma 3 dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione, modificato con decreto del Presidente della giunta provinciale 25 novembre 1976, n. 57 e' cosi' sostituito: "3) Gli esami sono svolti da un impiegato esperto nel campo funiviario dell'Ufficio trasporti funiviari di qualifica funzionale non inferiore alla VI.". 2. Il comma 10 dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione, modificato con decreto del Presidente della giunta provinciale 25 novembre 1976, n. 57, e' cosi' sostituito: "10) I certificati di abilitazione alla conduzione di impianti a fune in servizio pubblico rilasciati dalla Provincia Autonoma di Trento sono validi nel territorio della Provincia di Bolzano a condizione che essi anche per quanto riguarda i limiti temporali, siano validi nella Provincia di Trento.".