Art. 6.
 
   1.  Il  comma  1 dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione e'
cosi' sostituito:
   "1) Il certificato di abilitazione  ha  una  validita'  di  cinque
anni;  se  esso  viene  rilasciato  a  persone  che, al momento della
domanda di rilascio, hanno compiuto il 60› anno di eta',  il  periodo
di  validita' ha durata fino al compimento, da parte del richiedente,
del 65› anno di eta'; per chi ha superato il  65›  anno  di  eta'  il
periodo  di  validita'  e'  di un anno. In ogni caso esso non e' piu'
valido al compimento, da parte del titolare, del 70 anno di eta'.  Il
certificato  di  abilitazione  puo'  essere rinnovato, su istanza del
titolare,  ove   persistano   i   requisiti   psicofisici   richiesti
all'articolo  12  del  presente  regolamento.  Se  il  certificato di
abilitazione non viene rinnovato entro  cinque  anni  dalla  scadenza
dello stesso, l'idoneita' deve essere nuovamente accertata secondo le
modalita' di cui all'articolo 9.".