Art. 6. 1. Il comma 1 dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione e' cosi' sostituito: "1) Il certificato di abilitazione ha una validita' di cinque anni; se esso viene rilasciato a persone che, al momento della domanda di rilascio, hanno compiuto il 60 anno di eta', il periodo di validita' ha durata fino al compimento, da parte del richiedente, del 65 anno di eta'; per chi ha superato il 65 anno di eta' il periodo di validita' e' di un anno. In ogni caso esso non e' piu' valido al compimento, da parte del titolare, del 70 anno di eta'. Il certificato di abilitazione puo' essere rinnovato, su istanza del titolare, ove persistano i requisiti psicofisici richiesti all'articolo 12 del presente regolamento. Se il certificato di abilitazione non viene rinnovato entro cinque anni dalla scadenza dello stesso, l'idoneita' deve essere nuovamente accertata secondo le modalita' di cui all'articolo 9.".