Art. 3.
                           Accesso formale
 
   1.  Qualora  non  sia  possibile  l'accoglimento  immediato  della
richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione
del   richiedente,   sulla   sua   identita',   sui    suoi    poteri
rappresentativi,  sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle
informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilita' del
documento, il richiedente e' invitato  contestualmente  a  presentare
istanza formale.
   2.  Al  di fuori dei casi indicati al comma 1, il richiedente puo'
sempre presentare richiesta formale, di cui l'ufficio,  su  richiesta
dell'interessato, e' tenuto a rilasciare ricevuta.
   3.   La   richiesta  formale  presentata  ad  organo  o  struttura
organizzativa diversi da quelli nei cui confronti  va  esercitato  il
diritto  di accesso e' dai medesimi immediatamente trasmessa a quelli
competenti.   Di   tale   trasmissione    e'    data    comunicazione
all'interessato.
   4. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 2, commi 2 e 3.
   5.  Il  procedimento  di  accesso  deve concludersi nel termine di
trenta  giorni  decorrenti  dalla   presentazione   della   richiesta
all'organo  o  struttura  organizzativa competenti, o dalla ricezione
della medesima nell'ipotesi disciplinata dal comma 3.
   6.    Ove    la    richiesta    sia   irregolare   o   incompleta,
l'amministrazione, entro dieci giorni, e' tenuta a  darne  tempestiva
comunicazione   al   richiedente   con  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento od altro mezzo  idoneo  ad  accertare  la  ricezione.  Il
termine  del  procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione
della richiesta perfezionata.
   7. Responsabile del procedimento di accesso e' il direttore o,  su
delega   di   questi,   altro   dipendente   addetto  alla  struttura
organizzativa competente a formare l'atto o a detenerlo  stabilmente.
Nel  caso  di atti infraprocedimentali, responsabile del procedimento
di accesso e',  parimenti  il  direttore,  o  il  dipendente  da  lui
delegato,  competente  all'adozione  dell'atto  conclusivo,  ovvero a
detenerlo stabilmente, fatto salvo quanto  disposto  all'articolo  1,
comma 4.