Art. 4.
         Accoglimento della richiesta e modalita' di accesso
 
   1. Fatta salva la piu' specifica disciplina contenuta nelle misure
organizzative  di cui all'articolo 1, commma 2, il diritto di accesso
si esercita secondo le modalita' che seguono.
   2. L'esame dei documenti avviene presso  la  competente  struttura
organizzativa,  nelle  ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria,
di personale addetto.
   3. Salva comunque l'applicazione delle norme  penali,  e'  vietato
asportare  i  documenti  dal  luogo  presso cui sono dati in visione,
tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.
   4. L'esame dei  documenti  e'  effettuato  dal  richiedente  o  da
persona  da  lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra
persona le cui generalita' vanno registrate in calce alla  richiesta.
L'interessato puo' prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte
i documenti presi in visione.
   6.  La  copia  dei  documenti  e'  rilasciata  subordinatamente al
pagamento dell'eventuale costo di riproduzione stabilito dalla Giunta
provinciale. Su richiesta dell'interessato, le  copie  devono  essere
autenticate, previo assolvimento dell'imposta di bollo.