Art. 4. Accoglimento della richiesta e modalita' di accesso 1. Fatta salva la piu' specifica disciplina contenuta nelle misure organizzative di cui all'articolo 1, commma 2, il diritto di accesso si esercita secondo le modalita' che seguono. 2. L'esame dei documenti avviene presso la competente struttura organizzativa, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto. 3. Salva comunque l'applicazione delle norme penali, e' vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. 4. L'esame dei documenti e' effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona le cui generalita' vanno registrate in calce alla richiesta. L'interessato puo' prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione. 6. La copia dei documenti e' rilasciata subordinatamente al pagamento dell'eventuale costo di riproduzione stabilito dalla Giunta provinciale. Su richiesta dell'interessato, le copie devono essere autenticate, previo assolvimento dell'imposta di bollo.